Casinò: veto rapporti dipendenti-stampa, Snalc non ci sta
Lo Snalc del Casinò di Sanremo non ci sta e minaccia "iniziative giudiziarie a tutela dei lavoratori". Tutto è nato a seguito di un comunicato interno all'azienda avente come oggetto 'i doveri di riservatezza e rapporti con la stampa' dei dipendenti della casa da gioco matuziana, che vietano di fatto questi ultimi ad esprime i propri giudizi e opinioni agli organi di informazione. in merito a quanto avviene all'interno dell'ente municipale.
"La direzione aziendale ha emanato in data 11 marzo 2010 un comunicato avente ad oggetto i 'doveri di riservatezza e rapporti con la stampa' dei dipendenti della Casinò SpA.
Al punto 1) di tale comunicato, si elencano analiticamente doveri di riservatezza dei dipendenti che trovano la loro fonte nelle disposizioni legislative sulla tutela della privacy, nella normativa lavoristica in tema di riservatezza e divieto di concorrenza differenziale del lavoratore, e nella contrattazione aziendale.
Al punto 2) di tale comunicato, si parla di 'rapporti con la stampa'. Anche qui si può trovare un riferimento alla normativa legale e contrattuale in materia di riservatezza: da un lato, lart. 33 del contratto aziendale, dallaltro lart. 2105 (non 2015 come erroneamente indicato nel comunicato) c.c..
Con enorme sorpresa, i lavoratori in questa parte del comunicato hanno avuto la ventura di leggere quanto segue: 'Il dipendente non intrattiene rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione e si astiene da ogni dichiarazione pubblica che possa riguardare dati e notizie a sua conoscenza e che possa nuocere allimmagine dellAzienda. Qualora su richiesta al dipendente di fornire chiarimenti o informazioni da parte degli organi di stampa o di altri mezzi di informazione, lo stesso ne dovrà dare tempestiva notizia al proprio responsabile che informerà senza indugio lUfficio Stampa, unica articolazione aziendale legittimata a fornire notizie ai media'.
Il contenuto di tale arbitraria e unilaterale (nuova) disposizione della direzione aziendale risulta inquietante, ancorché apertamente illegittima.
Come è noto, verosimilmente anche alla direzione aziendale, lart. 21 della Costituzione, al suo primo comma, enuncia il principio fondamentale secondo il quale: 'Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione'.
Come è noto la disposizione Costituzionale della tutela della libertà del pensiero ha trovato il proprio esplicito riconoscimento nellambito del rapporto di lavoro subordinato nellart. 1 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), che afferma: 'i lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge'.
La norma di apertura dello Statuto dei lavoratori, oltre, come si diceva, a riaffermare il principio posto dallart. 21 della Costituzione nel rapporto di lavoro, costituisce lattuazione della prescrizione dellart. 2 della Costituzione che impegna la Repubblica a riconoscere e garantire i diritti inviolabili delluomo anche allinterno delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, quale appunto deve considerarsi lazienda dove il lavoratore presta la propria attività.
Per quanto lart. 1 L. 300/70 non contenga alcun riferimento allutilizzazione concreta dei 'mezzi di diffusione' delle proprie opinioni, si deve ritenere, in armonia con il dettato dellart. 21 della Costituzione, come, in ragione della inscindibilità della garanzia sostanziale con il profilo strumentale, che non vi sia alcuna limitazione nelle forme di diffusione della propria opinione, la quale può avvenire con lo scritto, con la parola e, quindi, anche nel rapporto con i mezzi di comunicazione di massa.
Attese queste considerazioni di ordine generale, appare, pertanto, improprio, ancorché contrario alle norme sopra citate, qualsiasi disposizione aziendale che inibisca tout court il rapporto dei lavoratori con organi di stampa o con altri mezzi di informazione, sia esso diretto allespressione del proprio pensiero in materia politica o sindacale, con particolare attinenza alla politica aziendale, sia esso diretto alla espressione della propria opinione rispetto a qualsiasi altra materia riguardante o meno direttamente lazienda.
Sotto questo profilo, tanto lart. 2105 c.c., quanto lart. 33 del contratto aziendale si pongono come norme eccezionali (nel senso di: costituenti leccezione) rispetto al principio generale proposto dallart. 21 della Costituzione e dallart. 1 L. 300/70. In altre parole, i lavoratori godono di un diritto assoluto allesplicazione del roprio pensiero, anche nei rapporti con gli organi di stampa o con altri mezzi di informazione, che incontra lesclusivo ed eccezionale limite della non divulgazione di notizie attinenti allorganizzazione ed ai metodi di produzione dellimpresa in modo da poter recare pregiudizio a questultima, nonché della non divulgazione di informazioni di qualsiasi natura relative ai clienti
dellazienda.
Al di fuori di queste ipotesi eccezionali, come si diceva, nessuna compressione è legittimamente applicabile alla libertà di manifestazione di pensiero del cittadino-lavoratore. Se è vero che i soggetti direttamente garantiti sono i singoli lavoratori, tuttavia appare evidente come la violazione della libertà di estrinsecazione del pensiero da parte dei lavoratori stessi, venga in rilievo sotto il profilo della condotta antisindacale.
Pertanto, qualora la direzione aziendale non revochi immediatamente il divieto di rapporti con la stampa di cui al punto 2) del comunicato in oggetto, verranno praticate le opportune iniziative giudiziarie a tutela dei lavoratori".
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